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Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia ufficio di Bolzano
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13.06.2014

13/06/2014 – piccola grande rivoluzione per i diritti dei consumatori

 
Conferenza stampa di CEC e CTCU per presentare tutte le novità
Il 13 giugno 2014 è una sorta di data storica per i consumatori europei visto che entrano in vigore in tutti i Paesi dell'UE nuovi diritti a loro tutela. Il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria che ha modificato diversi articoli del Codice del Consumo, soprattutto per quanto riguarda il commercio elettronico. Le novità legislative e i nuovi diritti dei consumatori in vigore a partire dal 13/06/2014 sono stati presentati oggi nell'ambito di una conferenza stampa dai consulenti del CTCU e del CEC di Bolzano.

Il 25 ottobre 2011 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea avevano emanato la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori; gli Stati Membri dell'UE avevano l'obbligo di recepire questa norma nella propria legislazione nazionale. Ciò in Italia è avvenuto con il decreto legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014 che sostituisce gli artt. da 45 a 67 del Codice del Consumo. La modifica riguarda soprattutto i contratti a distanza e quelli negoziati fuori dai locali commerciali, ciò al fine di promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, raggiungendo un giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese. “Il legislatore europeo ha scelto in questo caso un'armonizzazione completa per aumentare la certezza giuridica in tutti i Paesi dell'UE, dando in questo modo un forte impulso agli acquisti transfrontalieri”, spiega Walther Andreaus, direttore del Centro Tutela Consumatori dell'Alto Adige (CTCU).

Ambito di applicazione
Le nuove disposizioni del Codice del Consumo non si applicano ad alcune tipologie contrattuali quali tra gli altri: i servizi sociali e di assistenza sanitaria, i giochi d'azzardo, i servizi finanziari, quelli relativi alla creazione di immobili, i pacchetti turistici e le multiproprietà e i servizi di trasporto passeggeri, mentre si prevede esplicitamente che le novità valgono per i contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento (anche da parte di prestatori pubblici). “Bisogna ricordare che dall'ambito di applicazione sono esclusi anche i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, ogni qualvolta il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 Euro”, spiega Paolo Guerriero, giurista del CTCU.

Obblighi informativi
“La direttiva ha dato una grande importanza agli obblighi informativi precontrattuali a carico delle aziende”, spiega Monika Nardo, giurista del Centro Europeo Consumatori (CEC) di Bolzano. Prima della conclusione del contratto le aziende dovranno fornire informazioni – tra le altre cose – a proposito dell'identità del professionista, il suo indirizzo geografico/ telefono/fax/e-mail; le caratteristiche principali dei beni o servizi ed il prezzo, comprensivo di imposte/spese aggiuntive di spedizione/ogni altro costo; le modalità del pagamento/consegna/esecuzione e la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni; la durata del contratto e le condizioni per recedere in caso di contratto a tempo indeterminato o a rinnovo automatico, oltre ad un promemoria dell'esistenza della garanzia legale.

Recesso
Viene uniformato poi a livello europeo il termine per recedere da un contratto concluso a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali: saranno 14 giorni di calendario in tutti i Paesi dell'UE (fino ad oggi in Italia erano 10 giorni lavorativi). Per comunicare al professionista la decisione di esercitare il diritto di recesso, il consumatore può o utilizzare il modulo tipo di recesso che gli era stato consegnato (si tratta di un nuovo obbligo in capo al venditore) oppure presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita. L'onere della prova incombe sul consumatore – meglio evitare dunque una comunicazione telefonica (il vecchio testo del Codice del Consumo prevedeva invece l'invio di una raccomandata a/r). Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il termine per esercitare il diritto di recesso scade 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale.

Se il consumatore recede dal contratto è obbligato a restituire all'operatore commerciale i beni ricevuti senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso. È il consumatore a dovere sostenere i costi diretti della restituzione, a meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni o abbia omesso di informare il consumatore che questi sono a carico del consumatore. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, se i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto e detti beni per loro natura non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta, il professionista ritira i beni a sue spese.

Ovviamente prima di recedere il consumatore ha il diritto di verificare la natura, le caratteristiche e il funzionamento di quanto acquistato. Ciò significa che può effettuare le medesime verifiche che potrebbe fare durante l'acquisto del prodotto in negozio. Nel caso in cui il consumatore ecceda questo accertamento, causando una diminuzione del valore dei beni, ha comunque ancora diritto di recedere, dovendo però in questo caso sostenere il costo di questa diminuzione di valore. Il professionista dal canto suo deve rimborsare al consumatore tutti i pagamenti ricevuti senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è stato informato del recesso. Per il rimborso il professionista utilizza lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore, salvo che il consumatore abbia acconsentito ad un altro mezzo di pagamento (in ogni caso il consumatore non deve sostenere alcun costo per il rimborso). Va ricordato che il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni (o il consumatore abbia dimostrato di averli spediti).

Acquisti on-line
“Le novità legislative incideranno parecchio sul commercio elettronico, a partire dalla veste grafica dei siti internet”, spiega Barbara Klotzner del CEC. Se infatti l'ordine implica di azionare un pulsante, questo deve riportare in modo facilmente leggibile le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente – in caso contrario il consumatore non è vincolato dall'ordine. Per quanto riguarda eventuali pagamenti supplementari facoltativi, il consumatore deve accettarli espressamente: non sono dunque più amissibili siti internet nei quali i servizi facoltativi sono preselezionati e il consumatore deve disattivarli (c.d. opt-out). Per quanto riguarda invece i mezzi di pagamento, al consumatore non possono essere imposte spese per l'uso di questi mezzi superiori alle tariffe sostenute dal professionista.

Consegna
La fornitura della merce o del servizio deve avvenire entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti. Se il professionista non consegna entro questo termine o quello pattuito, il consumatore deve invitare il venditore ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropiato alle circostanze. Se anche questo ulteriore termine scade senzia che i beni siano stati consegnati, il consumatore può risolvere il contratto e anche chiedere un risarcimento. Se però il professionista si è rifiutato di consegnare i beni oppure il termine è da considerarsi essenziale (ad esempio l'abito da sposa per la data delle nozze), il consumatore non deve concedere il termine supplementare al venditore. Va ricordato che quest'ultimo non può fornire un bene o un servizio diverso da quello pattuito a meno che il consumatore non abbia dato il suo consenso. È anche vietato fornire un bene o un servizio a pagamento senza una richiesta del consumatore: la mancata risposta non equivale mai ad un consenso e il consumatore non è obbligato a pagare il prezzo di quanto ricevuto.

Barbara Klotzner spiega soddisfatta che „Finalmente si è uniformato a livello europeo il rischio della consegna: questo ora si trasferisce in capo al consumatore soltanto nel momento in qui quest'ultimo entra materialmente in possesso dei beni“.

“L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avrà il suo gran da fare ad accertare eventuali violazioni delle nuove norme da parte delle aziende”, afferma Monika Nardo, ricordando che le sanzioni per le pratiche commerciali scorrette sono state aumentate e possono arrivare anche a 5.000.000 Euro.

Sul sito internet del Centro Europeo Consumatori di Bolzano www.euroconsumatori.org e su quello del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano www.centroconsumatori.it è possibile scaricare gratuitamente tutto il materiale informativo e le lettere-tipo che tengono conto delle novità legislative in vigore dal 13 giugno 2014.
 

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